Nella risposta all’interpello n. 79 del 20.03.2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
“La quantificazione del credito d’imposta formazione 4.0 prescinde dalla data di deposito del contratto presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché quest’ultimo avvenga entro la fine del periodo d’imposta di sostenimento delle spese“.
L’impegno formale dell’impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti, da esplicitarsi all’interno del contratto collettivo aziendale o territoriale tramite deposito in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro competente, era stato oggetto di un primo chiarimento da parte del Mise.
Il Mise con la circolare n. 412088 del 03.12.2018 aveva sciolto i dubbi applicativi relativi a termini e modalità di deposito, confermando la possibilità di assolvere tale requisito formale, successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31.12.2018 e nella modalità telematica messa a disposizione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (reso disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente).
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha confermato tale impostazione:
il deposito del contratto presso l’Ispettorato del lavoro competente non incide sull’individuazione del dies a quo per la determinazione delle spese ammissibili, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l’attività formativa svolta antecedentemente all’adempimento formale e non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Viene, inoltre, confermato il termine improrogabile per l’ammissibilità al beneficio: il deposito dei contratti deve avvenire entro la fine del periodo d’imposta di riferimento delle spese ammissibili.
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