Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è il nuovo fondo creato dal Decreto Legge 34/2020 con un triplice scopo:
L’accesso al fondo è subordinato alla sottoscrizione di accordi sindacali – entro il 31.12.2020 – e alla redazione di un piano formativo. La formazione può essere eseguita anche con docenza interna.
Tramite l’FNC, parte dell’orario di lavoro viene convertito in ore di formazione e il contributo riconosciuto è direttamente erogato dall’INPS.
Per maggiori informazioni, scarica la nostra mini guida:
Guida Fondo Nuove CompetenzeIl Fondo Nuove Competenze ha rappresentato una delle novità principali dell’ultimo trimestre del 2020: la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro per accrescere le competenze a costo (quasi) zero è sicuramente un’occasione interessante.
Il Governo ne ha già disposto la proroga per il 2021. Per quest’anno invece, c’è tempo ancora fino al 31 dicembre.
Se sei interessato ma hai ancora qualche dubbio e vuoi capire se fa davvero per te, continua a leggere l’articolo!
Sì, anche l’azienda che ha attiva la cassa per alcuni dipendenti può accedere al Fondo Nuove Competenze. E’ importante però che i lavoratori destinatari del progetto formativo siano diversi da quelli sospesi o in riduzione di orario di lavoro.
Sì, in base al decreto interministeriale, la misura riguarda tutti i datori del settore privato, indipendentemente dalla dimensione, che sottoscrivono un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
I progetti di formazione potranno riguardare tutti i dipendenti, siano essi operai, impiegati, quadri e dirigenti.
Non ci sono limiti di questo tipo. E’ necessario però che, nei limiti del possibile, si trovi una nomenclatura riportata nell’Atlante del lavoro di Inapp. Lo scopo? Riuscire a standardizzare le figure professionali e le competenze per omogeneizzare il mondo del lavoro.
Il progetto formativo deve essere svolto e concluso entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto stesso. I giorni salgono a 120 se presentato dai fondi interprofessionali.
Non sono previsti costi standard. Occorre prendere in considerazione il costo puntuale relativo a ciascun lavoratore interessato alla formazione, mentre sembra occorra escludere i ratei delle mensilità aggiuntive ed il TFR.
E’ possibile ricevere un primo acconto fino al 70% ed il saldo poi a conclusione del progetto formativo.
E’ bene ricordare che per il saldo, occorre presentare apposita richiesta entro 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo.
Non è una norma selettiva, ma è anzi generale ed estesa, perciò non è configurabile come aiuto di Stato.
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