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Fiere internazionali: credito d’imposta per le PMI

Istituito per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta per i costi di partecipazione a fiere internazionali

Con l’articolo 49 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), il governo intende rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione.

Più nel dettaglio, ha stabilito per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta, attribuito nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro, a copertura dei costi di partecipazione ad eventi fieristici internazionali.

Vale l’ordine di arrivo delle domande

L’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a 5 milioni di euro.

Quali sono i costi ammissibili?

Le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore, di carattere internazionale, ossia svolte fuori dai confini nazionali.

Ad esempio:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi, spese per l’allestimento dei medesimi spazi;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

In attesa del MISE per la validità del credito

Per la piena operatività del credito d’imposta si dovrà aspettare l’apposito decreto del Mise, previsto entro il 29 giugno, in cui saranno definite le disposizioni attuative con riferimento a:

  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui trova applicazione il credito di imposta;
  • le tipologie di spese connesse alla partecipazione/iscrizione alla fiera ammesse al beneficio;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla 73/2010.

I controlli e le sanzioni dell’Agenzia dell’Entrate

L’attività di controllo sarà svolta dall’Agenzia dell’Entrate, la quale in caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne darà comunicazione al Mise, che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

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