Approvato e pubblicato in Gazzetta, il testo del Decreto Liquidità di Aprile, (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23).
Quali novità ci sono? Approfondiamo insieme alcuni aspetti operativi importanti delle nuove misure.
I contratti sottoscritti dalla data del 23 aprile al termine dello stato di emergenza, potranno essere considerati validi anche se il cliente esprime il proprio consenso attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.
Occorrerà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, e che si faccia espresso riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Allo stesso modo, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
La consegna della copia cartacea del contratto al cliente avverrà alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
E’ stato sancito che il Codice entri in vigore l’1 settembre 2021.
Questo slittamento temporale non riguarda però gli adempimenti richiesti per gli assetti organizzativi e le modifiche introdotte anche dal Codice Civile.
Fino al 31/12/2020 il Fondo opererà come di seguito esposto:
Inoltre:
Si applica a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con:
La sospensione riguarderà i mesi di aprile e di maggio 2020, relativamente a:
Sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
La sospensione è valida per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con:
La sospensione riguarda anche quei soggetti che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Il termine prefissato al 15 aprile è stato posticipato alla data del 15 maggio 2020.
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