Una svolta cruciale sta ridefinendo il panorama del contenzioso tributario legato ai crediti d’imposta per Ricerca & Sviluppo. Un recente atto del Ministero dell’Economia, il cui principio è stato confermato da una sentenza del TAR del Lazio, stabilisce che i crediti maturati fino al 2019 e contestati per ragioni tecniche non sono da considerarsi “inesistenti”, bensì “non spettanti”.
La questione verte sull’applicazione dei criteri del Manuale OCSE di Frascati, che la normativa speciale dell’epoca non richiamava in modo esplicito. Fino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate ha spesso qualificato come “inesistenti” i crediti utilizzati da imprese le cui attività non erano ritenute pienamente conformi a tali standard tecnici.
Questa nuova interpretazione introduce una distinzione sostanziale con impatti diretti e immediati per le aziende:
Fondamentale è l’efficacia retroattiva di tale principio. La riclassificazione si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti, influenzando quindi gli accertamenti in corso, i processi pendenti in ogni grado di giudizio e le strategie di definizione delle liti fiscali.
Si apre, di conseguenza, uno scenario nuovo per le imprese coinvolte in contenziosi su questa materia. La rinegoziazione degli atti impositivi attraverso strumenti deflattivi, come l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, potrà ora fondarsi su una base sanzionatoria notevolmente più mite.
Questa evoluzione rappresenta un importante passo verso una maggiore certezza del diritto, riconoscendo la complessità delle valutazioni tecniche in materia di R&S e offrendo alle imprese un quadro normativo e sanzionatorio più equo e proporzionato.
Fonte Il Sole24Ore
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