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Credito investimenti ZES Unica: comunicazioni integrative

A partire dal 31 luglio 2024 è possibile inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.

Ma che cos’è la ZES Unica?

Il credito di imposta per le ZES unica è un contributo a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01/01/2024 al 15/11/2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tappe precedenti

Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12/06/2024 e il 12/07/2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale dovevano essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per il 17,6668%, stabilito dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento.

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

N.B. È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati, ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
N.B. Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31/07/2024 ed entro il 17/01/2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.

Istruzioni per la compilazione

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione possono presentare la comunicazione integrativa per indicare gli investimenti:

  • realizzati successivamente all’invio della comunicazione ed entro il 15/11/2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

  • Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
  • Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
  • Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
  • Quadro E.

In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime delle comunicazioni precedenti.
La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

Tags: Documento informativo Misure territoriali

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