Il Decreto attuativo sul credito d’imposta 4.0 è stato firmato dai Ministri Carlo Calenda, Giuliano Poletti e Pier Carlo Padoan.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire nel mese di giugno.
Per quanto riguarda i contenuti tecnici, il confronto avvenuto tra Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico è stato condizionato da alcune obiezioni della Ragioneria dello Stato, soprattutto sui costi ammissibili relativi alla formazione fatta da dipendenti esperti ai loro colleghi e su quelli collegati all’attività svolta in trasferta, presso altre sedi dell’azienda o del gruppo. Gli approfondimenti tecnici hanno però salvato il perimetro del decreto portando a un’unica correzione.
Il Ministero dell’Economia ha ottenuto di esprimere il concerto nel caso in cui, con successivo provvedimento, vengano individuate ulteriori tecnologie di riferimento rispetto a quelle già definite: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
In sostanza, il credito d’imposta, applicabile nella misura del 40% ed entro un massino di euro 300.000 per beneficiario, spetterà anche alle imprese che non hanno effettuato investimenti in beni materiali, su cui si applicano iper ammortamento e super ammortamento. I due incentivi sono dunque slegati tra loro.
I fondi stanziati per il 2018 sono pari a 250 milioni di euro. Il credito d’imposta scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente. Il beneficio si applica anche alle ore di formazione svolte da un dipendente interno “esperto” in qualità di tutor, ma in questo caso con un tetto: fino al 30% della retribuzione complessiva annua. Tra gli obblighi, c’è quello che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni) depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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