Credito d’imposta 5.0: dove inserirlo nel modello redditi 2025

Credito d’imposta 5.0: dove inserirlo nel modello Redditi 2025

I termini per l’invio del Modello Redditi si avvicinano e il modello 2025 accoglie l’ingresso del credito d’imposta transizione 5.0, che va indicato nella Sezione I del quadro RU, utilizzando il nuovo codice credito “T6”.

A differenza degli altri crediti di già nota conoscenza che hanno delle sezioni ad hoc per la specifica delle voci di spesa originarie del credito, la nuova misura agevolativa riconosciuta direttamente dal GSE, deve essere inserita esclusivamente nel rigo RU5. In sintesi quindi, all’interno del modello Redditi 2025 vanno indicati i crediti d’imposta transizione 5.0 relativi a progetti di innovazione completati e comunicati dal GSE nel periodo d’imposta 2024.

Inoltre, il GSE ha chiarito all’interno di una FAQ dello scorso 24 febbraio 2024 che il credito d’imposta Transizione 5.0 non configura quale aiuto di stato, pertanto il soggetto beneficiario non è tenuto neanche alla compilazione del corrispondente prospetto del quadro RS, al rigo RS401.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il credito d’imposta 5.0:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 con codice tributo “7072”, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e del credito d’imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;
  • è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo;
  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta del quadro RU pari a 250.000 euro;
  • non è soggetto al limite generale annuo alla compensazione orizzontale in F24 pari a 2 milioni di euro;
  • non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro.

Credito di imposta 5.0. Un breve riepilogo

L’art. 38, D.L. n. 19/2024, disciplina un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Possono accedervi le imprese di qualunque dimensione, forma giuridica, settore economico e regime fiscale; ad eccezione delle imprese che abbiano una procedura straordinaria in corso, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle che non risultino in regola con DURC o DVR.

Gli investimenti ammissibili sono i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, tramite i quali sia conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. L’interconnessione dei beni strumentali 4.0 deve avvenire non oltre il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito del progetto di innovazione sono altresì agevolabili:

  • gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il progetto di innovazione si intende, invece, completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  1. per i beni materiali e immateriali nuovi strumentali 4.0, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109, TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  2. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  3. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale attestante il risultato conseguito.

Il beneficio è determinato a seconda dell’ammontare della spesa agevolabile e della riduzione dei consumi energetici conseguita.

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