Il 4 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 15 settembre 2023, inerente l’Albo dei Certificatori delle attività soggette al Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica, di cui alla L: 160/2019 e ss.mm.ii.
L’istituto della certificazione nasce per permettere alle aziende di ottenere, in maniera facoltativa, la certificazione dei propri progetti di ricerca e sviluppo (e non solo) svolti a partire dal 2020 in avanti, o ancora da rendicontare. In questo modo, tramite l’ottenimento di un parere terzo certificato, in caso di futuri controlli, l’Agenzia delle Entrate non potrà opporsi all’azienda, a meno che non si rilevi un principio di inesistenza del credito.
Per quanto riguarda le modalità di iscrizione e le finestre temporali a ciò necessarie, il decreto dispone che il Ministero avrà novanta giorni di tempo per dettare le specifiche attuative. Mentre entro il 31/12/2023 dovranno dettarsi le linee guida per i contenuti della certificazione. Al momento, è possibile entrare nel merito dei soggetti interessati e al contenuto della certificazione.
Circa i soggetti che possono iscriversi all’albo, al comma 3 dell’art. 2 troviamo i requisiti che devono possedere le persone fisiche interessate:
Possono iscriversi anche le persone giuridiche consistenti in imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che, oltre a soddisfare i requisiti di cui sopra, devono:
Ulteriormente, possono iscriversi in qualità di certificatori anche i:
In questo caso i requisiti dovranno essere posseduti e rispettati anche da un Responsabile Tecnico identificato.
Per poter usufruire di un soggetto certificatore, l’impresa interessata dovrà preventivamente inviare richiesta al Ministero, in cui indicare il professionista o la società individuata.
La certificazione dovrà contenere:
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