La Circolare 32/E del 2022 resa nota dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 settembre, esplica con maggior chiarezza la fattispecie particolare del noleggio delle unità da diporto, qualificate come non ammissibili da un precedente interpello ai fini del c.d. Bonus Sud.
Fino alla circolare 32/E, le unità da diporto erano qualificate all’interno del settore dei trasporti, settore escluso dalla disciplina del Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Il documento di prassi riporta però che per essere agevolabile l’investimento in unità da diporto utilizzate nell’attività di noleggio, queste ultime devono essere parte integrante di un progetto di investimento iniziale e devono qualificarsi come investimenti strumentali, ossia direttamente funzionali e fondamentali all’attività di impresa esercitata dal contribuente.
Nel caso in cui i contribuenti risultino attivi contestualmente in un settore escluso e in uno ammesso, come la nautica da diporto, potranno comunque accedere all’agevolazione, purché siano in grado di garantire una contabilità separata, al fine di dimostrare che le attività esercitate nei settori esclusi non siano beneficiarie delle agevolazioni a loro precluse.
L’Agenzia riporta altresì che le imbarcazioni da diporto, anche nel caso in cui non siano classificate a bilancio nelle voci BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti e attrezzature varie. Spetterà quindi al contribuente giustificare ampiamente e valorizzare tutti gli elementi fattuali, utili a configurare la fattispecie di agevolabilità.
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