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Bonus Ricerca e Sviluppo: novità su materiali, forniture e chiarimenti per le borse di studio

Principio di convenienza su materiali e forniture per la R&S 2019

Per l’esercizio fiscale 2019, la L. 145/2018, ha inserito tra le spese ammissibili per usufruire del credito di imposta R&S, la voce relativa a materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati per R&S, anche per prototipi, con una percentuale di spesa agevolabile pari al 25%.

L’ammissibilità delle spese

Il legislatore ha previsto una premialità nei confronti della suddetta voce: il contribuente può infatti escludere i materiali nel caso in cui la categoria comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Parallelamente, però, risulta obbligato a tenerne conto nel caso in cui invece la spesa per i materiali configuri un incremento rispetto il triennio.

Per quanto la ratio della norma voglia costituire un incentivo a favore del contribuente, l’ammissione della nuova voce di spesa comporta degli effetti distorsivi di cui occorre tenere conto, avendo dei risvolti negativi sull’importo definitivo del beneficio.


Ricerca e sviluppo e ammissibilità delle spese sostenute per le borse di studio di dottorati

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato risposta ad interpello protocollata con numero 477 ad oggetto “Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”.

Il quesito riguardava l’ammissibilità o meno dei costi sostenuti dall’azienda ALFA per il finanziamento della borsa di studio di un dottorando selezionato dall’Università con cui la stessa ALFA aveva stretto una collaborazione per l’esercizio di attività di ricerca e sviluppo.

La risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo circa l’ammissibilità di tali costi, ricordando che le spese per il personale, ammesse nella misura del 50%, riguardano sia quello dipendente (ad esclusione degli amministrativi, contabili e commerciali), sia il personale in rapporto di collaborazione con l’azienda.

Viene specificato che pacificamente il costo andrà ripartito secondo gli esercizi di effettuazione dell’attività di ricerca e sviluppo, secondo un principio di competenza.

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