Con il protocollo n. 188978/2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.
La procedura consente di regolarizzare gli utilizzi indebiti del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta tra il 2015 e il 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
Devono inoltre trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
La procedura è invece esclusa nel caso in cui l’indebito utilizzo sia stato già accertato con un atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Ulteriormente, la procedura non è accessibile nel caso di credito inesistente.
Si configura credito inesistente nei casi di condotte fraudolente; fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Gli uffici competenti possono anche attivarsi a seguito della richiesta di riversamento spontaneo e nel caso in cui accertino una o più condotte relative alla presenza di un credito inesistente, il contribuente decade dalla procedura e le eventuali somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto.
Il modello previsto e pubblicato dall’Agenzia delle Entrate deve essere presentato telematicamente entro il 30 settembre 2022.
L’importo della regolarizzazione può avvenire in un’unica soluzione entro il 16/12/2022, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere rispettivamente entro il 16/12/2022, 16/12/2023, 16/12/2024. Nel caso di rateazione dovranno essere corrisposti anche gli interessi calcolati al tasso legale.
La rateazione non è dovuta però nel caso in cui ci sia un atto di recupero pendente, notificato alla data del 22/10/2021 ma non ancora divenuto definitivo.
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